La burocrazia del matrimonio

I DOCUMENTI PER SPOSARSI

L'ordinamento giuridico italiano prevede tre tipi di matrimonio:
- Matrimonio CIVILE: celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
- Matrimonio CANONICO: celebrato davanti al Ministro del culto cattolico con valore esclusivamente religioso;
- Matrimonio CONCORDATARIO: celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.

Iter burocratico: Documenti, giuramento e pubblicazioni

La richiesta dei documenti necessari per sposarsi è diventata molto più semplice dall'introduzione della Legge Bassanini - in materia di autocertificazioni - che ha notevolmente semplificato l'iter burocratico per il reperimento dei certificati richiesti (prima che tale legge entrasse in vigore i documenti dovevano essere procurati dai fidanzati, adesso invece è compito del comune).
Tuttavia, per evitare l'insorgere di qualsiasi tipo di imprevisto, consigliamo comunque di iniziare a "preparare le carte" con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio.

Documenti per il MATRIMONIO CIVILE:

Uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si deve recare presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per firmare un documento (con i dati personali degli sposi) e chiedere l'appuntamento per la promessa di matrimonio (formalità preliminari).
Sarà l'ufficio stesso a reperire tutta la documentazione necessaria, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il consenso. Per questo occorrono un testimone e un genitore (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dal comune di nascita. Tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio. Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni, gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.

Casi particolari:

Per questi casi particolari bisogna procurarsi altri documenti che di seguito illustreremo.
Per il matrimonio con o tra minorenni ma che abbiano almeno 16 anni: occorre il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.
Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento dei diritti civili del matrimonio; tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove è stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.
Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell'Ambasciata del paese di origine.

Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:

- Aver compiuto il 18° anno di età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
- Sanità mentale, per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
- Libertà di "status", cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
- Inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
- Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio, consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (o lutto vedovile) è un impedimento che colpisce solo la donna, che non può passare a nuove nozze se non sono passati 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità. Non dovrà attendere tale termine se: la gravidanza termina; il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi; il matrimonio non è stato consumato; quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.

Documenti per il MATRIMONIO CATTOLICO:

Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi, oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile, anche questi documenti:
- Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
- Certificato di Cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati. Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio.
- Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella dell'attuale domicilio.
- Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.

Ottenuti tutti i documenti, verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno essere visibili per 8 giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.

maggio 2016

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